Art. 10 — Intervento ospedaliero
Il trattamento dei soggetti con problemi e patologie alcolcorrelati e' svolto nelle apposite unita' operative collocate presso le aziende ospedaliere e le strutture sanitarie pubbliche e private appositamente accreditate, ai sensi dell'articolo 8-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, introdotto dall'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, nonche' presso le aziende ospedaliero-universitarie di cui al decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517.
Testo vigente dal 18 aprile 2001
