Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati

Art. 14 — Vendita e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche sulle autostrade

Nelle aree di servizio situate lungo le strade classificate del tipo A di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e' vietata la vendita per asporto di bevande superalcoliche dalle ore 22 alle ore 6. Nelle medesime aree di cui al comma 1, e' altresi' vietata la somministrazione di bevande superalcoliche. Nelle stesse aree e' vietata la somministrazione di bevande alcoliche dalle ore 2 alle ore 6. La violazione delle disposizioni di cui al comma 1 e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500 a euro 7.000. La violazione delle disposizioni di cui al comma 2 e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.500 a euro 10.500. 5. Qualora, nell'arco di un biennio, sia reiterata una delle violazioni delle disposizioni di cui ai commi 1 o 2, il prefetto territorialmente competente in relazione al luogo della commessa violazione dispone la sospensione della licenza relativa alla vendita e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche per un periodo di trenta giorni

Testo vigente dal 13 agosto 2010

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