Art. 16 — Formazione per gli apprendisti
Le regioni, nell'ambito dei programmi e dei piani di cui all'articolo 5 e secondo le modalita' previste dallo stesso articolo e dall'articolo 15, attuano i progetti formativi destinati agli apprendisti ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 25. I progetti di cui al comma precedente si articolano in attivita' teoriche, tecniche e pratiche secondo tempi e modalita' definiti dalla legge e dai contratti di lavoro. Le regioni, per i fini di cui all'articolo 21 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, stipulano con gli istituti assicuratori convenzioni per il pagamento, a valere sui fondi di cui all'articolo 22, primo comma, della presente legge delle somme occorrenti per le assicurazioni in favore degli apprendisti artigiani. Sono abrogati gli articoli 20 e 28 della legge 19 gennaio 1955, n. 25.
Testo vigente dal 30 dicembre 1978
