Art. 5 — Organizzazione delle attività
Le regioni, in conformita' a quanto previsto dai programmi regionali di sviluppo, predispongono programmi pluriennali e piani annuali di attuazione per le attivita' di formazione professionale. L'attuazione dei programmi e dei piani cosi' predisposti e' realizzata:
- a)direttamente nelle strutture pubbliche, che devono essere interamente utilizzate, anche operando, ove sia necessario, il loro adeguamento strutturale e funzionale agli obiettivi del piano;
- b)mediante convenzione, nelle strutture di enti che siano emanazione o delle organizzazioni democratiche e nazionali dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori autonomi, degli imprenditori o di associazioni con finalita' formative e sociali, o di imprese e loro consorzi, o del movimento cooperativo. Gli enti di cui alla lettera b) del comma precedente devono possedere, per essere ammessi al finanziamento, i seguenti requisiti:
- 1)avere come fine la formazione professionale;
- 2)disporre di strutture, capacita' organizzativa e attrezzature idonee;
- 3)non perseguire scopi di lucro;
- 4)garantire il controllo sociale delle attivita';
- 5)applicare per il personale il contratto nazionale di lavoro di categoria;
- 6)rendere pubblico il bilancio annuale per ciascun centro di attivita';
- 7)accettare il controllo della regione, che puo' effettuarsi anche mediante ispezioni, sul corretto utilizzo dei finanziamenti erogati. Le regioni possono altresi' stipulare convenzioni con imprese o loro consorzi per la realizzazione di corsi di formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione, nel rispetto di quanto stabilito ai numeri 2) e 7) del comma precedente. Le convenzioni di cui al presente articolo sono esenti da ogni tipo di imposta o tassa. Fino all'entrata in vigore del nuovo ordinamento degli enti locali, le convenzioni di cui al presente articolo sono stipulate dalle regioni.
Testo vigente dal 30 dicembre 1978
