Legge-quadro in materia di incendi boschivi
Art. 2 — Definizioni
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Per incendio boschivo si intende un fuoco con suscettivita' a espandersi su aree boscate, cespugliate o arborate, comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all'interno delle predette aree, oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi a dette aree.
Testo in vigore dal 30 novembre 2000 al 10 settembre 2021
