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Il regolamento disciplina le forme di pubblicita' degli appalti e delle concessioni sulla base delle seguenti norme regolatrici:

  • a)per i lavori di importo superiore a 5 milioni di ECU, IVA esclusa, prevedere l'obbligo dell'invio dei bandi e degli avvisi di gara, nonche' degli avvisi di aggiudicazione, all'ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunita' europee;
  • b)per i lavori di importo superiore a un milione di ECU, IVA esclusa, prevedere forme unificate di pubblicita' a livello nazionale:
  • c)per i lavori di importo inferiore a un milione di ECU, IVA esclusa, prevedere forme di pubblicita' semplificata a livello regionale e provinciale;
  • d)prevedere l'indicazione obbligatoria nei bandi e negli avvisi di gara del responsabile del procedimento;
  • e)disciplinare conformemente alla normativa comunitaria, in modo uniforme per i lavori di qualsiasi importo, le procedure, comprese quelle accelerate, i termini e i contenuti degli inviti, delle comunicazioni e delle altre informazioni cui sono tenute le amministrazioni aggiudicatrici;
  • f)prevedere che le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori, prima della stipula del contratto o della concessione, anche nei casi in cui l'aggiudicazione e' avvenuta mediate trattativa privata, provvedano, con le modalita' di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, alla pubblicazione dell'elenco degli invitati e dei partecipanti alla gara, del vincitore o prescelto, del sistema di aggiudicazione adottato, dell'importo di aggiudicazione dei lavori, dei tempi di realizzazione dell'opera, ((del nominativo del direttore dei lavori designato, nonche', entro trenta giorni dal loro compimento ed effettuazione, dell'ultimazione dei lavori, dell'effettuazione del collaudo, dell'importo finale del lavoro)).
  • f-bis)nei casi in cui l'importo finale dei lavori superi di piu' del 20 per cento l'importo di aggiudicazione o di affidamento e/o l'ultimazione dei lavori sia avvenuta con un ritardo superiore ai sei mesi rispetto al tempo di realizzazione dell'opera fissato all'atto dell'aggiudicazione o dell'affidamento, prevedere forme di pubblicita', con le stesse modalita' di cui alle lettere b) e c) del presente comma ed a carico dell'aggiudicatario o dell'affidatario, diretta a rendere note le ragioni del maggior importo e/o del ritardo nell'effettuazione dei lavori; Le spese relative alla pubblicita' devono essere inserite nel quadro economico del progetto tra le somme a disposizione dell'amministrazione.

Testo in vigore dal 19 dicembre 1998 al 18 agosto 2002

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1994-02-11;109~art29 · fonte su Normattiva