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. In tutti i casi di risoluzione di un rapporto concessorio per motivi attribuibili al soggetto concessionario, gli enti finanziatori del progetto potranno impedire la risoluzione designando, entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione scritta da parte del concedente dell'intenzione di risolvere il rapporto, una societa' che subentri nella concessione al posto del concessionario e che verra' accettata dal concedente a condizione che:

  • a)la societa' designata dai finanziatori abbia caratteristiche tecniche e finanziarie sostanzialmente equivalenti a quelle possedute
  • b)l'inadempimento del concessionario che avrebbe causato la risoluzione cessi entro i novanta giorni successivi alla scadenza del termine di cui all'alinea del presente comma ovvero in un termine piu' ampio che potra' essere eventualmente concordato tra il concedente e i finanziatori. 2. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, sono fissati i criteri e le modalita' di attuazione delle previsioni di cui al comma 1.

Testo in vigore dal 19 dicembre 1998 al 1 luglio 2006

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1994-02-11;109~art37octies · fonte su Normattiva