Legge quadro in materia di lavori pubblici

Art. 37-septies — Risoluzione

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[1]Qualora il rapporto di concessione sia risolto per inadempimento del soggetto concedente ovvero quest'ultimo revochi la concessione per motivi di pubblico interesse, sono rimborsati al concessionario:

  • a)il valore delle opere realizzate piu' gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero, nel caso in cui l'opera non abbia ancora superato la fase di collaudo, i costi effettivamente sostenuti b)

[2]le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza della risoluzione;

  • c)un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al 10 per cento del valore delle opere ancora da eseguire ovvero della parte del servizio ancora da gestire valutata sulla base del piano economico-finanziario. Le somme di cui al comma 1 sono destinate prioritariamente al soddisfacimento dei crediti dei finanziatori del concessionario e sono indisponibili da parte di quest'ultimo fino al completo soddisfacimento di detti crediti. L'efficacia della revoca della concessione e' sottoposta alla condizione del pagamento da parte del concedente di tutte le somme previste dai commi precedenti.

Testo in vigore dal 19 dicembre 1998 al 1 luglio 2006

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1994-02-11;109~art37septies · fonte su Normattiva