Legge quadro in materia di lavori pubblici

Art. 37-ter — Valutazione della proposta

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 19 dicembre 1998 al 18 agosto 2002. Leggi il testo vigente →

Entro il 31 ottobre di ogni anno le amministrazioni aggiudicatrici valutano la fattibilita' delle proposte presentate sotto il profilo costruttivo, urbanistico ed ambientale, nonche' della qualita' progettuale, della funzionalita', della fruibilita' dell'opera, dell'accessibilita' al pubblico, del rendimento, del costo di gestione e di manutenzione, della durata della concessione, dei tempi di ultimazione dei lavori della concessione, delle tariffe da applicare, della metodologia di aggiornamento delle stesse, del valore economico e finanziario del piano e del contenuto della bozza di convenzione, verificano l'assenza di elementi ostativi alla loro realizzazione e, esaminate le proposte stesse anche comparativamente, sentiti i promotori che ne facciano richiesta, provvedono ad individuare quelle che ritengono di pubblico interesse.

Testo in vigore dal 19 dicembre 1998 al 18 agosto 2002

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1994-02-11;109~art37ter · fonte su Normattiva