Al fine di potenziare e accelerare la ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi di cui all'articolo 1, per i quali e' stato dichiarato lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale ai sensi dell'articolo 2, nonche' di garantire unitarieta' e omogeneita' nella gestione degli interventi, a seguito della deliberazione dello stato di ricostruzione, e' istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, dell'Autorita' politica delegata per la ricostruzione un organo a competenza intersettoriale, denominato «Conferenza permanente», presieduto dal Commissario straordinario e composto da un rappresentante, rispettivamente, del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della cultura, del Ministero del turismo, del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nonche' della regione o provincia autonoma, della provincia, dell'Autorita' di bacino distrettuale, dell'Ente parco o, in assenza di quest'ultimo, di altra area naturale protetta e del comune territorialmente competenti. La Conferenza permanente e' validamente costituita con la presenza almeno della meta' dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti. La partecipazione alla Conferenza permanente costituisce dovere d'ufficio. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8 in materia di strumento urbanistico attuativo, la cui efficacia decorre dall'approvazione comunale, la determinazione motivata di conclusione del procedimento presso la Conferenza permanente, adottata dal presidente, sostituisce a ogni effetto tutti i pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, compresi quelli di gestori di beni o servizi pubblici, di competenza delle amministrazioni coinvolte. Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso la propria posizione ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto del procedimento. La determinazione conclusiva ha altresi' effetto di variante agli strumenti urbanistici vigenti e comporta l'applicazione della disciplina prevista dall'articolo 7 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Per tutto quanto non diversamente disposto nel presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di conferenza di servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241. Le autorizzazioni alla realizzazione degli interventi sui beni culturali tutelati ai sensi della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono rilasciate dal rappresentante dell'ufficio territorialmente competente del Ministero della cultura nell'ambito della Conferenza permanente. Il parere del rappresentante del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e' comunque necessario ai fini dell'approvazione del piano speciale delle infrastrutture ambientali. Sono assicurate adeguate forme di partecipazione delle popolazioni interessate, definite dal Commissario straordinario nell'atto di disciplina del funzionamento della Conferenza permanente. La Conferenza permanente, in particolare:

  • a)esprime parere obbligatorio e vincolante sugli strumenti urbanistici attuativi adottati dai comuni, entro novanta giorni dal ricevimento della documentazione da parte dei comuni stessi;
  • b)approva, ai sensi dell'articolo 38 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, i progetti predisposti dai soggetti di cui agli articoli 13, comma 5, e 14, comma 1, della presente legge;
  • c)approva, ai sensi dell'articolo 38 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, i progetti delle opere pubbliche e dei lavori relativi a beni culturali di competenza del Commissario straordinario, del Ministero della cultura e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e acquisisce l'autorizzazione per gli interventi sui beni culturali, che e' resa nell'ambito della Conferenza stessa dal rappresentante del Ministero della cultura;
  • d)esprime parere obbligatorio e vincolante sul piano speciale delle infrastrutture ambientali. Ai componenti della Conferenza permanente di cui al presente articolo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

Testo vigente dal 1 aprile 2025

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urn:nir:stato:legge:2025-03-18;40~art15 · fonte su Normattiva