Art. 16 — Centrale unica di committenza
I soggetti attuatori di cui all'articolo 14, per la realizzazione degli interventi pubblici relativi alle opere pubbliche e ai beni culturali di propria competenza, si avvalgono anche di una centrale unica di committenza, nei limiti delle risorse stanziate per la ricostruzione. La centrale unica di committenza e' individuata:
- a)per i soggetti attuatori di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), e per i soggetti delegati ai sensi dell'articolo 14, comma 2, nei soggetti aggregatori regionali di cui all'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, istituiti dalle regioni interessate, nonche' nelle stazioni uniche appaltanti e nelle centrali di committenza locali costituite nelle predette regioni ai sensi della vigente normativa e qualificate ai sensi dell'articolo 63 del codice di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
- b)per i soggetti attuatori di cui all'articolo 14, comma 1, lettere b) e c), nella societa' Consip Spa, nei provveditorati interregionali per le opere pubbliche e nella societa' Invitalia - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa;
- c)per gli interventi in relazione ai quali l'Agenzia del demanio svolge la funzione di soggetto attuatore ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera d), nella medesima Agenzia, salva in ogni caso la facolta', per la stessa Agenzia, di individuare quale centrale unica di committenza uno dei soggetti di cui alla lettera b) del presente comma. Fermo restando l'obbligo della centrale unica di committenza di eseguire tutta l'attivita' occorrente per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 13, i rapporti tra i soggetti attuatori e la centrale unica di committenza possono essere regolati mediante convenzione. Agli eventuali oneri derivanti dall'attuazione delle convenzioni di cui al precedente periodo si provvede con le risorse allo scopo iscritte nella contabilita' speciale intestata al Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 3, comma 6, lettera f).
Testo vigente dal 1 aprile 2025
