Art. 2 — Scuola dell'infanzia
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 febbraio 2000 al 17 aprile 2003. Leggi il testo vigente →
La scuola dell'infanzia, di durata triennale, concorre alla educazione e allo sviluppo affettivo, cognitivo e sociale dei bambini e delle bambine di eta' compresa tra i tre e i sei anni, promuovendone le potenzialita' di autonomia, creativita', apprendimento e operando per assicurare una effettiva eguaglianza delle opportunita' educative; nel rispetto dell'orientamento educativo dei genitori, concorre alla formazione integrale dei bambini e delle bambine. La Repubblica assicura la generalizzazione dell'offerta formativa di cui al comma 1 e garantisce a tutti i bambini e le bambine, in eta' compresa tra i tre e i sei anni, la possibilita' di frequentare la scuola dell'infanzia. La scuola dell'infanzia, nella sua autonomia e unitarieta' didattica e pedagogica, realizza i necessari collegamenti da un lato con il complesso dei servizi all'infanzia, dall'altro con la scuola di base.
Testo in vigore dal 23 febbraio 2000 al 17 aprile 2003
