Art. 3 — Scuola di base
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La scuola di base ha la durata di sette anni ed e' caratterizzata da un percorso educativo unitario e articolato in rapporto alle esigenze di sviluppo degli alunni; si raccorda da un lato alla scuola dell'infanzia e dall'altro alla scuola secondaria. La scuola di base, attraverso un progressivo sviluppo del curricolo mediante il graduale passaggio dagli ambiti disciplinari alle singole discipline, persegue le seguenti finalita':
- a)acquisizione e sviluppo delle conoscenze e delle abilita' di base;
- b)apprendimento di nuovi mezzi espressivi;
- c)potenziamento delle capacita' relazionali e di orientamento nello spazio e nel tempo;
- d)educazione ai principi fondamentali della convivenza civile;
- e)consolidamento dei saperi di base, anche in relazione alla evoluzione sociale, culturale e scientifica della realta' contemporanea;
- f)sviluppo delle competenze e delle capacita' di scelta individuali atte a consentire scelte fondate sulla pari dignita' delle opzioni culturali successive. Le articolazioni interne della scuola di base sono definite a norma del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275. La scuola di base si conclude con un esame di Stato dal quale deve emergere anche una indicazione orientativa non vincolante per la successiva scelta dell'area e dell'indirizzo.
Testo in vigore dal 23 febbraio 2000 al 17 aprile 2003
