Art. 11-bis — Sanzioni
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 marzo 2009 al 12 aprile 2009. Leggi il testo vigente →
Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 85 e 86 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e dalle rispettive leggi regionali, l'inosservanza da parte dei conducenti di taxi e degli esercenti il servizio di noleggio con conducente di quanto disposto dagli articoli 3 e 11 della presente legge e' punita:
- a)con un mese di sospensione dal ruolo di cui all'articolo 6 alla prima inosservanza;
- b)con due mesi di sospensione dal ruolo di cui all'articolo 6 alla seconda inosservanza;
- c)con tre mesi di sospensione dal ruolo di cui all'articolo 6 alla terza inosservanza;
- d)con la cancellazione dal ruolo di cui all'articolo 6 alla quarta inosservanza.
Testo in vigore dal 1 marzo 2009 al 12 aprile 2009
