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Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 85 e 86 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e dalle rispettive leggi regionali, l'inosservanza da parte dei conducenti di taxi e degli esercenti il servizio di noleggio con conducente di quanto disposto dagli articoli 3 e 11 della presente legge e' punita:

  • a)con un mese di sospensione dal ruolo di cui all'articolo 6 alla prima inosservanza;
  • b)con due mesi di sospensione dal ruolo di cui all'articolo 6 alla seconda inosservanza;
  • c)con tre mesi di sospensione dal ruolo di cui all'articolo 6 alla terza inosservanza;
  • d)con la cancellazione dal ruolo di cui all'articolo 6 alla quarta inosservanza.

Testo in vigore dal 1 marzo 2009 al 12 aprile 2009

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urn:nir:stato:legge:1992-01-15;21~art11bis · fonte su Normattiva