Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea
Art. 7 — Figure giuridiche
I titolari di licenza per l'esercizo del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, al fine del libero esercizio della propria attivita', possono:
- a)essere iscritti, nella qualita' di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dall'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443;
- b)associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprieta' collettiva, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformita' alle norme vigenti sulla cooperazione;
- c)associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;
- d)essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente le attivita' di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 1. Nei casi di cui al comma 1 e' consentito conferire la licenza o l'autorizzazione agli organismi ivi previsti e rientrare in possesso della licenza o dell'autorizzazione precedentemente conferita in caso di recesso, decadenza od esclusione dagli organismi medesimi. In caso di recesso dagli organismi di cui al comma 1, la licenza o l'autorizzazione non potra' essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.
Testo vigente dal 23 gennaio 1992
