Legge-quadro per l'artigianato

Art. 10 — Commissioni provinciali per l'artigianato

La commissione provinciale per l'artigianato e' costituita con decreto del presidente della giunta regionale, dura in carica cinque anni ed e' composta da almeno quindici membri. Essi eleggono il presidente, scegliendolo tra i componenti titolari di impresa artigiana, ed il vice presidente. Due terzi dei componenti della commissione provinciale per l'artigianato devono essere titolari di aziende artigiane operanti nella provincia da almeno tre anni. Nel terzo rimanente dovra' essere garantita la rappresentanza delle organizzazioni sindacali piu' rappresentative dei lavoratori dipendenti, dell'INPS, dell'ufficio provinciale del lavoro e la presenza di esperti. Le regioni, con apposite leggi, stabiliscono le norme relative alla elezione dei componenti, all'organizzazione e al funzionamento delle commissioni provinciali per l'artigianato.

Testo vigente dal 24 agosto 1985

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 77/2001

    Altra decisione
    23 marzo 2001

    Riuniti i giudizi; Ordina la restituzione degli atti alla Corte dei conti, sezione del controllo. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 marzo 2001. Il Presidente: Vari Il redattore: Zagrebelsky Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 23 marzo 2001. Il direttore della cancelleria: Di Paola

    Art. 76 cost. · Art. 117 cost. · Art. 119 cost. · Art. 118 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1985-08-08;443~art10 · fonte su Normattiva