Legge-quadro per l'artigianato

Art. 13 — Disposizioni transitorie e finali

La legge 25 luglio 1956, n. 860, ed il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1956, n. 1202, sono abrogati. Tuttavia, le relative disposizioni, in quanto compatibili con quelle di cui alla presente legge, continuano ad applicarsi fino all'emanazione, da parte delle singole regioni, di proprie disposizioni legislative. Fino a diversa individuazione dei settori artigianali di cui alla lettera c) dell'articolo 4, rimangono in vigore gli elenchi dei mestieri artistici tradizionali redatti in base al decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1956, n. 1202. Le imprese che risultano iscritte nell'albo di cui all'articolo 9 della legge 25 luglio 1956, n. 860, al momento dell'istituzione dell'albo di cui all'articolo 5 della presente legge, sono di diritto iscritte in quest'ultimo albo. Gli albi provinciali delle imprese artigiane e le commissioni provinciali per l'artigianato hanno sede normalmente presso le camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato. Apposita convenzione regolamenta i conseguenti rapporti fra le regioni e le camere. Il periodo di durata in carica delle attuali commissioni regionali e provinciali per l'artigianato e' prorogato sino all'insediamento dei nuovi organi previsti dagli articoli 10 e 11 della presente legge, che in ogni caso deve avvenire entro un anno dall'entrata in vigore della legge stessa. Le norme della presente legge non si applicano nel territorio delle regioni a statuto speciale e delle province autonome che abbiano competenza primaria in materia di artigianato e formazione professionale. Nelle medesime l'efficacia costitutiva dell'iscrizione negli albi disciplinati dai rispettivi ordinamenti fa stato a tutti gli effetti di legge.

Testo vigente dal 24 agosto 1985

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Corte costituzionale

3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 196/1999

    Questione infondata
    28 maggio 1999

    Non è fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3, 38, quarto comma, e 116 Cost. - ll'art. 13, sesto comma, primo e secondo periodo, della legge 8 agosto 1985, n. 443 (Legge quadro sull'artigianato), il quale, escludendo l'applicabilità delle altre disposizioni della stessa legge nel territorio delle Regioni a statuto speciale, titolari - come nel caso di specie, la Regione Friuli-Venezia Giulia - di competenza primaria in materia di artigianato, e attribuendo efficacia a tutti gli effetti di legge alla iscrizione negli albi delle imprese artigiane disciplinati da dette Regioni, determinerebbe una ingiustificata disparità di trattamento fra imprese aventi caratteristiche omogenee, nella materia previdenziale, riservata alla competenza dello Stato e sottratta alla competenza (salvo quella meramente integrativa e di attuazione) delle predette Regioni. Infatti la prima parte della disposizione, che dichiara non applicabili nel territorio di dette Regioni a statuto speciale le norme della stessa legge n. 443 del 1985, può, e quindi deve - giacché se così non fosse, la eccezione di incostituzionalità dovrebbe essere riconosciuta fondata - essere interpretata nel senso di escludere l'applicabilità di quelle disposizioni che, concernendo la disciplina della materia dell'artigianato, sono, nelle predette Regioni, sostituite dalle norme dettate da queste nell'esercizio della loro competenza primaria, e non nel senso che, ai fini della disciplina di rapporti estranei alla predetta materia, e afferenti alla materia previdenziale, di competenza statale, possano valere nei territori delle Regioni ad autonomia differenziata, riguardo alla nozione dell'impresa artigiana, le norme regionali (nella specie, artt. 5 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 24 febbraio 1970, n. 3 e 3 della legge della stessa Regione 10 aprile 1972, n. 17), anziché i principi e le norme ricavabili dalla legislazione statale (art. 3, secondo comma, della stessa legge n. 443 del 1985). Ed altresì, la seconda proposizione contenuta nella disposizione impugnata non va intesa nel senso che all'impresa iscritta nell'albo delle imprese artigiane di una di tali Regioni possa applicarsi la disciplina che la legge dello Stato detta in materia previdenziale nei riguardi di siffatte imprese, anche se essa non abbia i requisiti che, secondo la medesima legge dello Stato, condizionano tale applicabilità. Pertanto, nelle medesime Regioni risulteranno applicabili due nozioni dell'impresa artigiana: l'una, ricavata dalla legge regionale, rilevante ai fini della legislazione concernente l'artigianato; l'altra, desunta dalla legge statale, rilevante ai fini della legislazione concernente materie, come quella previdenziale, nelle quali lo Stato abbia conservato la competenza fondamentale. Così intesa, e dunque esclusa ogni sua incidenza in materia previdenziale, la disposizione denunciata sfugge, sotto ogni profilo, alle formulate censure. - V., in particolare, S. n. 336/1989 - dove si afferma che, essendo la materia previdenziale riservata allo Stato, non è ammissibile che ai fini previdenziali, la nozione di impresa artigiana sia, nelle Regioni con competenza primaria in materia di artigianato, diversa da quella della legge statale - e S. n. 307/1996, nella quale la Corte ha chiarito, in via interpretativa, che <<l'iscrizione nell'albo delle imprese artigiane, anche nell'ambito delle Regioni a statuto speciale, non fa sorgere una presunzione assoluta circa la qualifica artigiana dell'impresa, ma al contrario il giudice deve, ai fini dell'applicabilità del privilegio di cui all'art. 2751-'bis', numero 5, del codice civile, sindacare la reale consistenza dell'impresa, con conseguente eventuale disapplicazione ell'atto amministrativo di iscrizione di cui sia accertata la illegittimità>>. - V. inoltre, 'ex plurimis', S. nn. 59/1966, 168/1987 e 227/1990.

    Art. 3 cost. · Art. 38 cost. · Art. 116 cost. · Art. 13 Legge-quadro per l'artigianato

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  • Ordinanza n. 469/1989

    Questione inammissibile
    27 luglio 1989

    Manifesta inammissibilità della questione per irrilevanza. - v. S. n. 336/1989.

    Art. 3 cost. · Art. 13 Legge-quadro per l'artigianato

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  • Sentenza n. 336/1989

    Illegittimità dichiarata
    15 giugno 1989

    L'art. 13, comma sesto, della legge n. 443 del 1985 - secondo cui le definizioni di impresa artigiana contenute nella legislazione primaria delle Regioni e Province ad autonomia speciale hanno efficacia anche ai fini previdenziali - non ha di per se solo, efficacia retroattiva e non è dunque applicabile a situazioni anteriori alla sua entrata in vigore, come, nella specie, quelle oggetto del giudizio 'a quò. (Inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma sesto, Legge 8 agosto 1985, n. 443 sollevata in riferimento agli artt. 3, 38 e 116 Cost., ed agli artt. 4 e 6 dello Statuto speciale per il Friuli-Venezia Giulia)

    Art. 3 cost. · Art. 38 cost. · Art. 116 cost. · Art. 13 Legge-quadro per l'artigianato

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1985-08-08;443~art13 · fonte su Normattiva