Nel primo esercizio finanziario di applicazione del fondo nazionale trasporti, alle aziende costituite in societa' per azioni a totale partecipazione pubblica, il cui disavanzo e' iscritto nel bilancio di previsione degli enti proprietari dell'anno successivo a quello di competenza delle aziende stesse ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, in legge 27 febbraio 1978, n. 43, sara' assicurata dalla regione anche la copertura del disavanzo dell'anno precedente risultante dal bilancio redatto e approvato ai sensi degli articoli 2423 e seguenti del codice civile in aggiunta alle erogazioni di cui all'articolo 5.

Testo vigente dal 24 aprile 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-04-10;151~art10 · fonte su Normattiva