E' costituito per quattro anni, sino al 1984, presso il Ministero dei trasporti un fondo per gli investimenti nel settore dei trasporti pubblici locali. Tale fondo ha una dotazione complessiva di lire 2.000 miliardi. Per l'anno 1981 e' destinato agli scopi di cui al presente articolo l'importo di 450 miliardi di lire. Tale fondo e' destinato:

  • 1)all'acquisto di autobus, tram, filobus di tipo unificato ai sensi dell'articolo 17 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 493, e di altri mezzi di trasporto di persone, terrestri, lagunari e lacuali;
  • 2)alla costruzione e ammodernamento di infrastrutture, di impianti fissi, di tecnologie di controllo, di officine-deposito con le relative attrezzature e di sedi. Per la costruzione e l'ammodernamento di sedi o di officine-deposito, ciascuna regione non puo' destinare piu' del 25 per cento della somma a propria disposizione.

Testo vigente dal 24 aprile 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-04-10;151~art11 · fonte su Normattiva