Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali

Art. 26 — Utilizzo di fondi integrativi per prestazioni sociali

L'ambito di applicazione dei fondi integrativi previsti dall'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, comprende le spese sostenute dall'assistito per le prestazioni sociali erogate nell'ambito dei programmi assistenziali intensivi e prolungati finalizzati a garantire la permanenza a domicilio ovvero in strutture residenziali o semiresidenziali delle persone anziane e disabili.

Testo vigente dal 13 novembre 2000

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urn:nir:stato:legge:2000-11-08;328~art26 · fonte su Normattiva