Art. 29 — Disposizioni sul personale
La Presidenza del Consiglio dei ministri e' autorizzata a bandire concorsi pubblici per il reclutamento di cento unita' di personale dotate di professionalita' ed esperienza in materia di politiche sociali, per lo svolgimento, in particolare, delle funzioni statali previste dalla presente legge, nonche' in materia di adozioni internazionali, politiche di integrazione degli immigrati e tutela dei minori non accompagnati. Al predetto personale non si applica la disposizione di cui all'articolo 12, comma 1, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59. Le assunzioni avvengono in deroga ai termini ed alle modalita' di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a lire 2 miliardi per l'anno 2000 e a lire 7 miliardi annue a decorrere dall'anno 2001, si provvede a valere sul Fondo nazionale per le politiche sociali, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 20 della presente legge.
Testo vigente dal 13 novembre 2000
