Art. 577 — Modalita' di svolgimento dei concorsi
L'Amministrazione della difesa, negli appositi bandi recanti le modalita' di svolgimento dei concorsi, per il reclutamento del personale militare, ha facolta' di rinviare a specifiche disposizioni della disciplina dettata per l'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni.
Testo vigente dal 18 giugno 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva