Per favorire l'attuazione del principio di sussidiarieta', gli enti locali, le regioni e lo Stato, nell'ambito delle risorse disponibili in base ai piani di cui agli articoli 18 e 19, promuovono azioni per il sostegno e la qualificazione dei soggetti operanti nel terzo settore anche attraverso politiche formative ed interventi per l'accesso agevolato al credito ed ai fondi dell'Unione europea. Ai fini dell'affidamento dei servizi previsti dalla presente legge, gli enti pubblici, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 11, promuovono azioni per favorire la trasparenza e la semplificazione amministrativa nonche' il ricorso a forme di aggiudicazione o negoziali che consentano ai soggetti operanti nel terzo settore la piena espressione della propria progettualita', avvalendosi di analisi e di verifiche che tengano conto della qualita' e delle caratteristiche delle prestazioni offerte e della qualificazione del personale. Le regioni, secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 4, e sulla base di un atto di indirizzo e coordinamento del Governo, ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le modalita' previste dall'articolo 8, comma 2, della presente legge, adottano specifici indirizzi per regolamentare i rapporti tra enti locali e terzo settore, con particolare riferimento ai sistemi di affidamento dei servizi alla persona. Le regioni disciplinano altresi', sulla base dei principi della presente legge e degli indirizzi assunti con le modalita' previste al comma 3, le modalita' per valorizzare l'apporto del volontariato nell'erogazione dei servizi.

Testo vigente dal 13 novembre 2000

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urn:nir:stato:legge:2000-11-08;328~art5 · fonte su Normattiva