I comuni associati, negli ambiti territoriali di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a), a tutela dei diritti della popolazione, d'intesa con le aziende unita' sanitarie locali, provvedono, nell'ambito delle risorse disponibili, ai sensi dell'articolo 4, per gli interventi sociali e socio-sanitari, secondo le indicazioni del piano regionale di cui all'articolo 18, comma 6, a definire il piano di zona, che individua:

  • a)gli obiettivi strategici e le priorita' di intervento nonche' gli strumenti e i mezzi per la relativa realizzazione;
  • b)le modalita' organizzative dei servizi, le risorse finanziarie, strutturali e professionali, i requisiti di qualita' in relazione alle disposizioni regionali adottate ai sensi dell'articolo 8, comma 3, lettera h);
  • c)le forme di rilevazione dei dati nell'ambito del sistema informativo di cui all'articolo 21;
  • d)le modalita' per garantire l'integrazione tra servizi e prestazioni;
  • e)le modalita' per realizzare il coordinamento con gli organi periferici delle amministrazioni statali, con particolare riferimento all'amministrazione penitenziaria e della giustizia;
  • f)le modalita' per la collaborazione dei servizi territoriali con i soggetti operanti nell'ambito della solidarieta' sociale a livello locale e con le altre risorse della comunita';
  • g)le forme di concertazione con l'azienda unita' sanitaria locale e con i soggetti di cui all'articolo 1, comma 4. Il piano di zona, di norma adottato attraverso accordo di programma, ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, e' volto a:
  • a)favorire la formazione di sistemi locali di intervento fondati su servizi e prestazioni complementari e flessibili, stimolando in particolare le risorse locali di solidarieta' e di auto-aiuto, nonche' a responsabilizzare i cittadini nella programmazione e nella verifica dei servizi;
  • b)qualificare la spesa, attivando risorse, anche finanziarie, derivate dalle forme di concertazione di cui al comma 1, lettera g);
  • c)definire criteri di ripartizione della spesa a carico di ciascun comune, delle aziende unita' sanitarie locali e degli altri soggetti firmatari dell'accordo, prevedendo anche risorse vincolate per il raggiungimento di particolari obiettivi;
  • d)prevedere iniziative di formazione e di aggiornamento degli operatori finalizzate a realizzare progetti di sviluppo dei servizi. All'accordo di programma di cui al comma 2, per assicurare l'adeguato coordinamento delle risorse umane e finanziarie, partecipano i soggetti pubblici di cui al comma 1 nonche' i soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, e all'articolo 10, che attraverso l'accreditamento o specifiche forme di concertazione concorrono, anche con proprie risorse, alla realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali previsto nel piano.

Testo vigente dal 13 novembre 2000

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urn:nir:stato:legge:2000-11-08;328~art19 · fonte su Normattiva