Legge quadro sul pubblico impiego
Art. 19 — Mobilità
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Per i dipendenti classificati nella medesima qualifica funzionale vige il principio della piena mobilita' all'interno di ciascuna amministrazione o fra amministrazioni del medesimo ente salvo che il profilo professionale escluda intercambiabilita' per il contenuto o i titoli professionali che specificamente lo definiscono.
Testo in vigore dal 6 aprile 1983 al 21 febbraio 1993
