Art. 20 — Procedure di reclutamento
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Il reclutamento dei pubblici dipendenti avviene mediante concorso. Esso consiste nella valutazione obiettiva del merito dei candidati accertato mediante l'esame dei titoli e/o prove selettive oppure per mezzo di corsi selettivi di reclutamento e formazione a contenuto teorico-pratico, volti all'acquisizione della professionalita' richiesta per la qualifica cui inerisce l'assunzione. Il concorso deve svolgersi con modalita' che ne garantiscano la tempestivita', l'economicita' e la celerita' di espletamento, ricorrendo, ove necessario, all'ausilio di sistemi automatizzati ed a selezioni decentrate per circoscrizioni territoriali od uniche per le stesse qualifiche anche se relative ad amministrazioni ed enti diversi. Sono tassativamente indicati dalla legge i casi di assunzione obbligatoria di appartenenti a categorie protette. I requisiti per l'assunzione ad un pubblico impiego restano fissati dalle vigenti leggi. L'assunzione definitiva del dipendente e' subordinata al superamento di un congruo periodo di prova di uguale durata per le stesse qualifiche, indipendentemente dall'amministrazione di appartenenza.
Testo in vigore dal 6 aprile 1983 al 21 febbraio 1993
