Art. 10 — Riordino degli enti fieristici già costituiti e riconosciuti
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Ai fini di quanto previsto al comma 2, le regioni, su istanza dei soggetti che hanno svolto e svolgono di fatto e con continuita' operativa attivita' di carattere fieristico almeno nei tre anni precedenti la data di entrata in vigore della presente legge, iscrivono i soggetti medesimi in un apposito elenco regionale degli enti fieristici. L'istanza deve essere presentata entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nell'elenco si considerano iscritti d'ufficio gli enti fieristici dotati di personalita' giuridica. Le regioni disciplinano il riordino degli enti fieristici iscritti nell'elenco di cui al comma 1 prevedendone la trasformazione anche in societa' per azioni, tenendo conto, in tale caso, anche degli eventuali contestuali conferimenti da parte di terzi. Gli statuti delle societa' per azioni possono prevedere la libera circolazione delle azioni emesse a seguito della trasformazione. Il progetto di trasformazione, redatto dall'ente fieristico, deve essere approvato dalla regione ed identificare il patrimonio dell'ente fieristico. Nel caso in cui la trasformazione preveda anche la costituzione di una societa' per azioni il progetto dovra' identificare anche:
- a)gli ulteriori apporti finanziari o di beni e diritti, strumentali all'attivita' dell'ente, da conferire nella societa' per azioni da parte di enti pubblici e di societa' od enti privati;
- b)la ripartizione del capitale sociale. L'atto di trasformazione deve essere accompagnato da una relazione di stima redatta a norma dell'articolo 2343 del codice civile per quanto attiene ai beni e ai diritti indicati al comma 3, lettera a). Gli atti di trasformazione previsti dal presente articolo sono soggetti, in luogo di tutte le imposte dirette e indirette applicabili, alla sola imposta di registro in misura fissa. Il medesimo trattamento fiscale si applica ai conferimenti di cui al comma 3. Per gli atti di trasformazione in societa' per azioni o di conferimento a societa' per azioni dei beni patrimoniali identificati ai sensi del comma 3, attuativi del progetto di cui al medesimo comma 3, il valore dei beni e diritti si trasferisce sulle azioni emesse a seguito, rispettivamente, della trasformazione e del conferimento. Detto valore puo', a scelta del contribuente da effettuare nell'atto di trasformazione o di conferimento, essere elevato fino all'importo indicato negli atti medesimi sottoponendolo a tassazione ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358, indipendentemente dal periodo di previo possesso. Il maggior valore delle azioni ha effetto anche quale maggior valore fiscalmente riconosciuto dei beni e diritti compresi nell'atto di trasformazione e conferimento. I benefici di cui ai commi 5 e 6 si applicano agli atti perfezionati entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge nonche' agli atti relativi ad enti gia' trasformati in fondazione che conferiscono entro il suddetto termine beni patrimoniali a societa' per azioni nel quadro di un progetto di riordino complessivo dell'ente medesimo.
Testo in vigore dal 1 febbraio 2001 al 1 gennaio 2003
