Legge quadro sul settore fieristico
Art. 2 — Definizioni
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Ai fini della presente legge si intendono per:
- a)"manifestazioni fieristiche", le attivita' commerciali svolte in via ordinaria in regime di diritto privato ed in ambito concorrenziale per la presentazione e la promozione o la commercializzazione, limitate nel tempo ed in idonei complessi espositivi, di beni e servizi, destinate a visitatori generici e ad operatori professionali del settore o dei settori economici coinvolti. Tra le manifestazioni fieristiche si individuano le seguenti tipologie:
- 1)"fiere generali", senza limitazione merceologica, aperte al pubblico, dirette alla presentazione ed all'eventuale vendita, anche con consegna immediata, dei beni e dei servizi esposti;
- 2)"fiere specializzate", limitate ad uno o piu' settori merceologici omogenei o tra loro connessi, riservate agli operatori professionali, dirette alla presentazione e alla promozione dei beni e dei servizi esposti, con contrattazione solo su campione e con possibile accesso del pubblico in qualita' di visitatore;
- 3)"mostre-mercato", limitate ad uno o piu' settori merceologici omogenei o connessi tra loro, aperte al pubblico indifferenziato o ad operatori professionali, dirette alla promozione od anche alla vendita dei prodotti esposti;
- b)"espositori", quanti partecipano alla rassegna per presentare, promuovere o diffondere beni e servizi, siano essi produttori o rivenditori o enti pubblici o associazioni operanti nei settori economici oggetto delle attivita' fieristiche o i loro rappresentanti;
- c)"visitatori", coloro che accedono alle attivita' fieristiche, siano essi pubblico indifferenziato od operatori professionali del settore o dei settori economici oggetto della rassegna;
- d)"quartieri fieristici", le aree appositamente attrezzate ed edificate per ospitare manifestazioni fieristiche, ed a tal fine destinate dalla pianificazione urbanistica territoriale;
- e)"organizzatori di manifestazioni", i soggetti pubblici e privati che esercitano attivita' di progettazione, realizzazione e promozione di manifestazioni fieristiche.
- f)"superficie netta", la superficie in metri quadrati effettivamente occupata, a titolo oneroso, dagli espositori nei quartieri fieristici;
- g)"enti fieristici", i soggetti che hanno la disponibilita', a qualunque titolo, dei quartieri fieristici, anche al fine di promuovere l'attivita' fieristica.
Testo in vigore dal 1 febbraio 2001 al 12 maggio 2005
