Legge quadro sul settore fieristico

Art. 5 — Qualificazione delle manifestazioni fieristiche

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Le manifestazioni fieristiche sono qualificate di rilevanza internazionale, nazionale, regionale e locale in relazione al loro grado di rappresentativita' del settore o dei settori economici cui la manifestazione e' rivolta, al programma ed agli scopi dell'iniziativa, alla provenienza degli espositori e dei visitatori. Il riconoscimento o la conferma della qualifica sono di competenza:

  • a)del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito eventualmente il Comitato tecnico-consultivo di cui all'articolo 7, per la qualifica di manifestazione fieristica di rilevanza internazionale;
  • b)delle regioni e delle province autonome, sentiti i comuni e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per territorio, per la qualifica di manifestazione fieristica di rilevanza nazionale o regionale;
  • c)dei comuni, per la qualifica di manifestazione fieristica di rilevanza locale. E' fatto obbligo agli organizzatori di manifestazioni fieristiche con la qualifica di internazionale e nazionale di avere il proprio bilancio annuale verificato da una societa' di revisori contabili iscritta nell'apposito albo della Commissione nazionale per le societa' e la borsa (CONSOB) o di equivalente organo di Paesi membri dell'Unione europea.

Testo in vigore dal 1 febbraio 2001 al 12 maggio 2005

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:2001-01-11;7~art5 · fonte su Normattiva