Art. 10 — Educazione ambientale
Il Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri della sanita', dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e della pubblica istruzione, promuove lo svolgimento di campagne di informazione e di educazione ambientale ai sensi della legge 8 luglio 1986, n. 349. A tale fine e' autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2001.
Testo vigente dal 7 marzo 2001
