Legge quadro sulle aree protette

Art. 10 — Comunità del parco

La Comunita' del parco e' costituita dai presidenti delle regioni e delle province, dai sindaci dei comuni e dai presidenti delle comunita' montane nei cui territori sono ricomprese le aree del parco. La Comunita' del parco e' organo consultivo e propositivo dell'Ente parco. In particolare, il suo parere e' obbligatorio:

  • a)sul regolamento del parco di cui all'articolo 11;
  • b)sul piano per il parco di cui all'articolo 12;
  • c)su altre questioni, a richiesta di un terzo dei componenti del Consiglio direttivo;
  • d)sul bilancio e sul conto consuntivo. La Comunita' del parco delibera, previo parere vincolante del Consiglio direttivo, il piano pluriennale economico e sociale di cui all'articolo 14 e vigila sulla sua attuazione; adotta altresi' il proprio regolamento. La Comunita' del parco elegge al suo interno un Presidente e un Vice Presidente. E' convocata dal Presidente almeno due volte l'anno e quando venga richiesto dal Presidente dell'Ente parco o da un terzo dei suoi componenti.

Testo vigente dal 13 dicembre 1991

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Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

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urn:nir:stato:legge:1991-12-06;394~art10 · fonte su Normattiva