Art. 10 — Comunità del parco
La Comunita' del parco e' costituita dai presidenti delle regioni e delle province, dai sindaci dei comuni e dai presidenti delle comunita' montane nei cui territori sono ricomprese le aree del parco. La Comunita' del parco e' organo consultivo e propositivo dell'Ente parco. In particolare, il suo parere e' obbligatorio:
- a)sul regolamento del parco di cui all'articolo 11;
- b)sul piano per il parco di cui all'articolo 12;
- c)su altre questioni, a richiesta di un terzo dei componenti del Consiglio direttivo;
- d)sul bilancio e sul conto consuntivo. La Comunita' del parco delibera, previo parere vincolante del Consiglio direttivo, il piano pluriennale economico e sociale di cui all'articolo 14 e vigila sulla sua attuazione; adotta altresi' il proprio regolamento. La Comunita' del parco elegge al suo interno un Presidente e un Vice Presidente. E' convocata dal Presidente almeno due volte l'anno e quando venga richiesto dal Presidente dell'Ente parco o da un terzo dei suoi componenti.
Testo vigente dal 13 dicembre 1991
