Legge quadro sulle aree protette

Art. 22 — Norme quadro

Costituiscono principi fondamentali per la disciplina delle aree naturali protette regionali:

  • a)la partecipazione delle province, delle comunita' montane e dei comuni al procedimento di istituzione dell'area protetta, fatta salva l'attribuzione delle funzioni amministrative alle province, ai sensi dell'articolo 14 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Tale partecipazione si realizza, tenuto conto dell'articolo 3 della stessa legge n. 142 del 1990, attraverso conferenze per la redazione di un documento di indirizzo relativo all'analisi territoriale dell'area da destinare a protezione, alla perimetrazione provvisoria, all'individuazione degli obiettivi da perseguire, alla valutazione degli effetti dell'istituzione dell'area protetta sul territorio;
  • b)la pubblicita' degli atti relativi all'istituzione dell'area protetta e alla definizione del piano per il parco di cui all'articolo 25;
  • c)la partecipazione degli enti locali interessati alla gestione dell'area protetta;
  • d)l'adozione, secondo criteri stabiliti con legge regionale in conformita' ai principi di cui all'articolo 11, di regolamenti delle aree protette;
  • e)la possibilita' di affidare la gestione alle comunioni familiari montane, anche associate fra loro, qualora l'area naturale protetta sia in tutto o in parte compresa fra i beni agro-silvo-pastorali costituenti patrimonio delle comunita' stesse. Fatte salve le rispettive competenze per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano, costituiscono principi fondamentali di riforma economico-sociale la partecipazione degli enti locali alla istituzione e alla gestione delle aree protette e la pubblicita' degli atti relativi all'istituzione dell'area protetta e alla definizione del piano per il parco. Le regioni istituiscono parchi naturali regionali e riserve naturali regionali utilizzando soprattutto i demani e i patrimoni forestali regionali, provinciali, comunali e di enti pubblici, al fine di un utilizzo razionale del territorio e per attivita' compatibili con la speciale destinazione dell'area. Le aree protette regionali che insistono sul territorio di piu' regioni sono istituite dalle regioni interessate, previa intesa tra le stesse, e gestite secondo criteri unitari per l'intera area delimitata. Non si possono istituire aree protette regionali nel territorio di un parco nazionale o di una riserva naturale statale. Nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali regionali l'attivita' venatoria e' vietata, salvo eventuali prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri ecologici. Detti prelievi ed abbattimenti devono avvenire in conformita' al regolamento del parco o, qualora non esista, alle direttive regionali per iniziativa e sotto la diretta responsabilita' e sorveglianza dell'organismo di gestione del parco e devono essere attuati dal personale da esso dipendente o da persone da esso autorizzate ((scelte con preferenza tra cacciatori residenti nel territorio del parco, previ opportuni corsi di formazione a cura dello stesso Ente)).

Testo vigente dal 29 dicembre 1998

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Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Sentenza n. 115/2022

    Parametro
    9 maggio 2022

    dichiara non fondate le questioni di legittimità dell'art. 1 della legge della Regione Lazio 1° luglio 2021, n. 8 (Modifica della perimetrazione del Parco naturale regionale dell'Appennino «Monti Simbruini»), promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, in relazione agli artt. 22…

    Art. 22 Legge quadro sulle aree protette · Art. 23 Legge quadro sulle aree protette

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  • Sentenza n. 158/2021

    Parametro
    20 luglio 2021

    dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 24 e 30 della legge della Regione Toscana 15 luglio 2020, n. 61 (Gestione e tutela della fauna selvatica sul territorio regionale. Modifiche alla l.r. 3/1994), promosse, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, in relazione, rispettivamente, all'art. 22, comma 6, della legge 6 dicembre 19…

    Art. 22 Legge quadro sulle aree protette · Art. 18 Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio

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  • Ordinanza n. 200/2017

    Parametro
    14 luglio 2017

    ordina la restituzione degli atti al Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 giugno 2017. F.to: Paolo GROSSI, Presidente Giulio PROSPERETTI, Redattore Roberto MILANA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 14 luglio 2017. Il Direttore della Cancelleria F.to: Robert…

    Art. 12 Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio · Art. 22 Legge quadro sulle aree protette

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Pronunce che lo citano (3)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

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Richiamate nel testo

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urn:nir:stato:legge:1991-12-06;394~art22 · fonte su Normattiva