Art. 12-bisDiritto all'informazione

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 1 ((del presente decreto)) e dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, al minorenne vengono fornite anche le informazioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 ((del presente articolo)). 2. Quando e' informato di essere sottoposto alle indagini, il minorenne e' informato altresi' del diritto:

  • a)a che vengano informati l'esercente la responsabilita' genitoriale o gli altri soggetti di cui agli articoli 12 e 12-ter;
  • b)a essere assistito in ogni stato e grado del procedimento, anche durante le udienze, dall'esercente la responsabilita' genitoriale o dagli altri soggetti di cui all'articolo 12;
  • c)a essere assistito in ogni stato e grado del procedimento dai servizi di cui all'articolo 6;
  • d)a ricevere una valutazione individuale delle proprie condizioni ai sensi dell'articolo 9;
  • e)a che sia tutelata la riservatezza dei dati personali e della vita privata, anche con le misure di cui agli articoli 13 e 33. 3. Quando e' comunque sottoposto a privazione della liberta' personale, il minorenne e' informato altresi' del diritto:
  • a)a che la privazione della liberta' personale sia limitata al piu' breve tempo possibile e sia disposta solo quando ogni altra misura e' ritenuta inadeguata;
  • b)a che la decisione sulla liberta' personale sia rivalutata dall'autorita' giudiziaria, d'ufficio o su istanza di parte;
  • c)a ricevere un trattamento specifico, adeguato alla sua personalita' e alle sue esigenze educative sulla base di una valutazione individuale, volto a garantire la tutela della salute ((sia fisica sia)) psichica e il rispetto della liberta' di religione e di credo, e altresi' ad assicurare l'accesso all'istruzione e alla formazione, la tutela effettiva della vita familiare, l'accesso a programmi diretti a favorire lo sviluppo e il reinserimento sociale e la prevenzione della commissione di ulteriori reati, con modalita' adeguate alla natura ed alla durata della privazione della liberta'. 4. Quando e' sottoposto a misura cautelare detentiva il minorenne e' altresi' informato che:
  • a)prima della sentenza definitiva, la custodia cautelare puo' essere disposta soltanto quando ogni altra misura cautelare risulti inadeguata;
  • b)la durata della misura cautelare e' soggetta a termini massimi predeterminati per legge, inferiori a quelli previsti per gli adulti;
  • c)la privazione della liberta' personale si svolge in luoghi diversi da quelli previsti per gli adulti, fino al compimento del diciottesimo anno di eta' e, salvi i casi previsti dalla legge, anche fino al compimento del venticinquesimo anno di eta'. 5. Le informazioni sono fornite con un linguaggio comprensibile, adeguato ((all'eta' e alle capacita')) del minorenne.

Testo vigente dal 15 novembre 2024, tuttora in vigore · versione 26 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;448~art12bis · fonte su Normattiva