Art. 12 divorzio
[1]Le disposizioni del codice civile in tema di riconoscimento del figlio ((nato fuori del matrimonio)) si applicano, per quanto di ragione, anche nel caso di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
[2]La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 1 dicembre 1970
[4]SARAGAT
[5]COLOMBO - REALE
[6]Visto, il Guardasigilli: REALE
Testo vigente dal 7 febbraio 2014, tuttora in vigore · versione 7 su Normattiva