Art. 12 divorzio

[1]Le disposizioni del codice civile in tema di riconoscimento del figlio ((nato fuori del matrimonio)) si applicano, per quanto di ragione, anche nel caso di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio.

[2]La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[3]Data a Roma, addi' 1 dicembre 1970

[4]SARAGAT

[5]COLOMBO - REALE

[6]Visto, il Guardasigilli: REALE

Testo vigente dal 7 febbraio 2014, tuttora in vigore · versione 7 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1970-12-01;898~art12 · fonte su Normattiva