Art. 8 divorzio

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Il tribunale che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio puo' imporre allo obbligato di prestare idonea garanzia reale o personale se esiste il pericolo che egli possa sottrarsi all'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 5 e 6. La sentenza costituisce titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale ai sensi dell'articolo 2818 del codice civile. Il tribunale puo' ordinare, anche con successivi provvedimenti in camera di consiglio, che una quota dei redditi o dei proventi di lavoro dell'obbligato venga versata direttamente agli aventi diritto alle prestazioni di cui alle norme predette.

Testo vigente dal 3 dicembre 1970 al 12 marzo 1987 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1970-12-01;898~art8 · fonte su Normattiva