[1]Validita' della bolletta di legittimazione.

[2]La bolletta di legittimazione per il trasporto e' valida soltanto per raggiungere il luogo di destinazione nel tempo e per la via che vi sono indicati.

[3]Il termine di validita' della bolletta di legittimazione per il deposito e la detenzione non puo' eccedere la durata di quattro mesi.

Testo vigente dal 25 agosto 1942

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urn:nir:stato:legge:1942-07-17;907~art29 · fonte del testo