Art. 58 — Trasporto, deposito e detenzione di tabacchi lavorati esteri
[1]I tabacchi introdotti in conformita' all'articolo 51 nel territorio del Regno soggetto a monopolio sono sottoposti, per il trasporto, il deposito e la detenzione, a bolletta doganale che provi l'eseguito pagamento dei diritti dovuti.
[2]La bolletta e' valida:
[3]1° per un mese dalla sua data per i tabacchi introdotti in quantita' non maggiore di cinque ettogrammi;
[4]2° per sei mesi dalla sua data per i tabacchi introdotti in quantita' maggiore.
Testo vigente dal 25 agosto 1942
