Legge sul monopolio dei sali e dei tabacchi

Art. 58 — Trasporto, deposito e detenzione di tabacchi lavorati esteri

[1]I tabacchi introdotti in conformita' all'articolo 51 nel territorio del Regno soggetto a monopolio sono sottoposti, per il trasporto, il deposito e la detenzione, a bolletta doganale che provi l'eseguito pagamento dei diritti dovuti.

[2]La bolletta e' valida:

[3]1° per un mese dalla sua data per i tabacchi introdotti in quantita' non maggiore di cinque ettogrammi;

[4]2° per sei mesi dalla sua data per i tabacchi introdotti in quantita' maggiore.

Testo vigente dal 25 agosto 1942

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1942-07-17;907~art58 · fonte del testo