Art. 12 l. 241/1990 — Provvedimenti attributivi di vantaggi economici
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 agosto 1990 al 20 aprile 2013. Leggi il testo vigente →
La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalita' cui le amministrazioni stesse devono attenersi. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalita' di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1.
Testo vigente dal 18 agosto 1990 al 20 aprile 2013 · versione 0 su Normattiva