Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Filiazione - Procedura per la verifica dello stato di abbandono di un minore - Apertura d'ufficio da parte del Presidente del Tribunale per i minorenni o di un Giudice da lui delegato - Mancata previsione - Petitum eccentrico rispetto al sistema vigente che attribuisce al pubblico ministero il munus in questione - Intervento che presenta i connotati di una "novità di sistema", spettante in via esclusiva alle scelte del legislatore - Manifesta inammissibilità della questione .
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184, nel testo sostituito dall'art. 10 della legge 28 marzo 2001, n. 149, impugnato, in riferimento agli artt. 2, 3, 30, secondo comma, 31, secondo comma, e 32, primo comma, Cost., «nella parte in cui non prevede che il Presidente del Tribunale per i minorenni o un Giudice da lui delegato possa procedere d'ufficio all'apertura della procedura per la verifica dello stato di abbandono di un minore». L'intervento richiesto dal remittente assume i connotati di una "novità di sistema" non costituzionalmente imposta e colloca il quesito proposto - come riconosciuto dalla costante giurisprudenza di questa Corte - «al di fuori dell'area del sindacato di legittimità costituzionale, per rimetterlo alle eventuali e future soluzioni di riforma, affidate in via esclusiva alle scelte del legislatore» (sentenza n. 252 del 2012, nonché, ex plurimis , sentenza n. 274/2011). Peraltro, la stessa grave situazione denunciata dal giudice rimettente - di inerzia del pubblico ministero nel promuovere il procedimento di verifica dello stato di abbandono - anziché essere diretta conseguenza della disposizione sospettata di illegittimità costituzionale, si rivela piuttosto come una patologia di mero fatto, derivante dalla (in ipotesi, colpevole) inerzia del pubblico ministero nel promuovere il procedimento, rimuovibile attraverso i meccanismi ordinamentali inerenti alla organizzazione del relativo ufficio, senza che ciò possa implicare alcun vizio "intrinseco" della disposizione censurata e restando comunque impregiudicato il profilo relativo alla sua applicabilità nel giudizio principale.
Riguarda ancheart. 10 legge 149/2001
ADOZIONE - DICHIARAZIONE DI ADOTTABILITA' DI MINORE IN STATO DI ABBANDONO - FASE PRELIMINARE - PROCEDIMENTO IN CAMERA DI CONSIGLIO - LAMENTATA MANCATA GARANZIA DI CONTRADDITTORIO - ASSERITA COMPRESSIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
La mancata garanzia della pienezza di contraddittorio, nel procedimento che conduce alla dichiarazione dello stato di adottabilita' del minore in situazione di abbandono, da parte degli artt. 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 della l. 4 maggio 1983, n. 184, non da' luogo a violazione del diritto di difesa, in quanto, nonostante il carattere officioso del procedimento, e' sempre garantita ai genitori la conoscenza dello stesso (la quale degrada a mera conoscibilita' solo in caso di loro irreperibilita') e la possibilita' di prendervi parte. Peraltro, il fatto che la cognizione sia piena nella seconda fase e sommaria nella prima trova sufficiente giustificazione nell'esigenza di maggiore celerita' di questa al fine di provvedere rapidamente sulla situazione di abbandono del minore. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 24 Cost. - sotto l'anzidetto profilo - degli artt. 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 della l. 4 maggio 1983, n. 184). red.: G. Leo
Riguarda ancheart. 13 Legge sull’adozioneart. 16 Legge sull’adozioneart. 12 Legge sull’adozioneart. 15 Legge sull’adozioneart. 11 Legge sull’adozioneart. 14 Legge sull’adozione
ADOZIONE - DICHIARAZIONE DI ADOTTABILITA' DI MINORE IN STATO DI ABBANDONO - FASE PRELIMINARE - PROCEDIMENTO IN CAMERA DI CONSIGLIO - MANCATA PREVISIONE DELL'OBBLIGATORIETA' DI ASSISTENZA TECNICA DAL MOMENTO DI CONTESTAZIONE AI GENITORI DELLO STATO DI ABBANDONO DEL MINORE - ASSERITA COMPRESSIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
La mancata previsione, in ordine al procedimento per la dichiarazione di adottabilita' del minore, da parte degli artt. 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 della l. 4 maggio 1983, n. 184, dell'obbligatorieta' di assistenza del difensore dal momento della contestazione ai genitori dello stato di abbandono del figlio minore, non determina violazione del diritto di difesa, in primo luogo perche', in generale, tale diritto in senso ampio non si identifica con la indefettibile assistenza del difensore e poi perche', in particolare - come gia' ritenuto dalla Corte - le speciali caratteristiche del procedimento fanno ritenere che il diritto di difesa sia sufficientemente garantito dalla facolta' - senza dubbio consentita dalla suddette norme - di tutelare in giudizio le proprie ragioni facendosi assistere da un difensore. D'altronde - come la Corte ha anche ripetutamente affermato - l'obbligatorieta' dell'assistenza difensiva opera con riferimento al processo penale (e parimenti al processo per le misure di sicurezza e a quello per le misure di prevenzione) in cui viene in rilievo il valore fondamentale della liberta' personale; altrimenti "il legislatore ordinario puo' anche non spingersi fino al punto di imporre la difesa tecnica, restando cosi' libero di prescrivere o no la nomina del difensore d'ufficio in mancanza del difensore di fiducia e, a maggior ragione, di prescrivere o no l'intervento obbligatorio del difensore nel concreto svolgersi del procedimento". (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 24 Cost. - sotto l'anzidetto profilo - degli artt. 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 della l. 4 maggio 1983, n. 184). - Sulla non obbligatorieta' dell'assistenza del difensore, in generale, S. n. 29/1962 e 160/1982; in riferimento al procedimento 'de quo', S. n. 351/1989. red.: G. Leo
Riguarda ancheart. 11 Legge sull’adozioneart. 12 Legge sull’adozioneart. 13 Legge sull’adozioneart. 16 Legge sull’adozioneart. 15 Legge sull’adozioneart. 14 Legge sull’adozione
ADOZIONE E AFFIDAMENTO - ADOZIONE - FIGLIO LEGITTIMO DI MADRE CHE HA DICHIARATO DI NON VOLER ESSERE NOMINATA NELL'ATTO DI NASCITA - DICHIARAZIONE DELLO STATO DI ADOTTABILITA' - PROCEDURA - RITENUTA NECESSITA' DI SVOLGERE GLI APPROFONDITI ACCERTAMENTI PER VERIFICARE LO STATO DI ABBANDONO DEL MINORE, EX ART. 10, L. N. 184 DEL 1983 - ASSERITA INCIDENZA SUL DIRITTO ALLA RISERVATEZZA DELLA MADRE E SULLA TUTELA DEL MINORE ADOTTANDO - INAPPLICABILITA' NEL GIUDIZIO 'A QUO' DELLA NORMA DENUNZIATA - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Il sistema istituito dal legislatore per il riconoscimento dello stato di abbandono, ai fini dei provvedimenti per l'adozione speciale, ispirato - come gia' chiarito dalla Corte - all'essenziale principio che l'adozione deve trovare nella tutela dei fondamentali interessi del minore, prevalenti rispetto a quelli degli adottanti e della famiglia di origine, il proprio centro di gravita', prevede, a seconda che risulti o meno l'esistenza dei genitori, approfonditi accertamenti sulle condizioni del minore, ex art. 10, l. n. 184 del 1983 o la immediata dichiarazione dello stato di adottabilita', ex art. 11, l. n. 184 del 1983, cit., oltre alla facolta' per ogni donna partoriente di dichiarare di non voler essere nominata nell'atto di nascita. Cio' posto e considerato che nella fattispecie, oggetto del giudizio 'a quo', la madre di figlio legittimo si era valsa di tale facolta' e che, quindi, il giudice - trattandosi di ipotesi di giuridica inesistenza dei genitori - avrebbe dovuto procedere a norma del predetto art. 11 e non - come avvenuto - errando nell'individuare la disposizione da applicare, svolgere gli accertamenti di cui all'art. 10, viene a cadere il presupposto interpretativo su cui si fonda l'ordinanza di rimessione, la quale lamenta la incostituzionalita' di quest'ultima norma per lesione del diritto alla riservatezza della madre e della tutela del minore adottando. La questione pertanto, cosi' come formulata, risulta inammissibile, a prescindere dal problema circa la legittimazione del Tribunale rimettente a sollevare la stessa, una volta divenuto definitivo lo stato di adottabilita' del minore. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 10, l. 4 maggio 1983, n. 184, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3 e 31, Cost.). - Sulla preminenza, nella disciplina dell'adozione, della tutela del minore v. S. n. 197/1986. red.: A.M.M. rev.: S.P.
ADOZIONE E AFFIDAMENTO - PROCEDIMENTO PER LA DICHIARAZIONE DI ADOTTABILITA' DEL MINORE - FASE PRELIMINARE - FACOLTA' DEI GENITORI (O DEL TUTORE) DI FARSI ASSISTERE DA UN DIFENSORE - OMESSA PREVISIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE, NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
Il diritto di difesa deve ritenersi sufficientemente garantito - in ragione delle speciali caratteristiche del singolo atto o procedimento - anche da norme che consentono l'assistenza del difensore senza renderla obbligatoria; esso pertanto non e' violato dall'art. 10 della L. n. 184 del 1983, in quanto l'omessa previsione della difesa tecnica nella prima fase del procedimento per la dichiarazione di adottabilita' del minore esclude l'obbligo ma non la facolta' dei genitori (o del tutore) di avvalersi dell'assistenza del difensore. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 10, commi quinto e sesto, L. 4 maggio 1983 n. 184, in riferimento all'art. 24, comma secondo, Cost.). - S. nn. 29/1962, 190/1970, 150/1972, 202/1975.
ADOZIONE E AFFIDAMENTO - PROCEDIMENTO PER LA DICHIARAZIONE DI ADOTTABILITA' DEL MINORE - FASE PRELIMINARE - OBBLIGO PER IL GIUDICE DI AVVERTIRE I GENITORI (O IL TUTORE) DELLA FACOLTA' DI FARSI ASSISTERE DA UN DIFENSORE - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE, NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
Il diritto di difesa non comporta l'obbligo del giudice di indicare alle parti possibilita' od opportunita' processuali di cui possono avvalersi secondo legge, onde con esso non contrasta l'art. 10 della legge n. 184 del 1983,nella parte in cui non prevede che il giudice debba avvisare i genitori (o il tutore) della facolta' - ad essi spettante in forza del medesimo articolo - di farsi assistere da un difensore nella fase preliminare del procedimento di adottabilita' del minore. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 10, commi quinto e sesto, L. 4 maggio 1983 n. 184, in riferimento all'art. 24, comma secondo, Cost.).