Art. 16 adozione

Il tribunale per i minorenni, esaurita la procedura prevista nei precedenti articoli e qualora ritenga che non sussistano i presupposti per la pronuncia per lo stato di adottabilita' dichiara che non vi e' luogo a provvedere. La sentenza e' notificata per esteso al pubblico ministero, ai genitori, ai parenti indicati nel primo comma dell'articolo 12, nonche' al tutore e al curatore speciale ove esistano. Il tribunale per i minorenni adotta i provvedimenti opportuni nell'interesse del minore. 3. Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile

Testo vigente dal 27 aprile 2001, tuttora in vigore · versione 11 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1983-05-04;184~art16 · fonte su Normattiva