Art. 16 adozione
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Il tribunale per i minorenni, esaurita la procedura prevista nei precedenti articoli e qualora ritenga che non sussistano i presupposti per la pronuncia dello stato di adottabilita', dichiara che non vi e' luogo a provvedere. Si applicano gli ultimi due commi dell'articolo 15. Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile.
Testo vigente dal 17 maggio 1983 al 27 aprile 2001 · versione 0 su Normattiva