Art. 16 adozione

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 maggio 1983 al 27 aprile 2001. Leggi il testo vigente →

Il tribunale per i minorenni, esaurita la procedura prevista nei precedenti articoli e qualora ritenga che non sussistano i presupposti per la pronuncia dello stato di adottabilita', dichiara che non vi e' luogo a provvedere. Si applicano gli ultimi due commi dell'articolo 15. Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile.

Testo vigente dal 17 maggio 1983 al 27 aprile 2001 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1983-05-04;184~art16 · fonte su Normattiva