Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Filiazione - Persona adottata - Madre biologica che abbia dichiarato alla nascita di non voler essere nominata - Accesso alle informazioni sulle origini - Esclusione - Mancata previsione che il giudice, previo interpello della madre volto a verificare la persistenza della volontà di non essere nominata, possa autorizzare l'adottato all'accesso - Disciplina eccessivamente rigida per l'irreversibilità del segreto - Violazione del diritto all'identità - Irragionevole disparità di trattamento tra figli naturali - Illegittimità costituzionale in parte qua - Rinvio al legislatore per la determinazione delle modalità procedimentali - Assorbimento di ulteriori censure.
È costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 2 e 3 Cost., l'art. 28, comma 7, della legge 4 maggio 1983, n. 184, come sostituito dall'art. 177, comma 2, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, nella parte in cui non prevede - attraverso un procedimento, stabilito dalla legge, che assicuri la massima riservatezza - la possibilità per il giudice di interpellare la madre - che abbia dichiarato di non voler essere nominata ai sensi dell'art. 30, comma 1, del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 - sulla richiesta del figlio, ai fini di una eventuale revoca di tale dichiarazione. Va riaffermato il nucleo fondante della scelta adottata nella sentenza n. 425 del 2005, volto a preservare i valori di primario risalto, quali la salvaguardia della vita e della salute, essendo questi, in definitiva, i beni di primario rilievo presenti sullo sfondo di una scelta di sistema improntata nel senso di favorire, per sé stessa, la genitorialità naturale. Ma, in questa prospettiva, anche il diritto del figlio a conoscere le proprie origini - e ad accedere alla propria storia parentale - costituisce un elemento significativo nel sistema costituzionale di tutela della persona, come pure riconosciuto in varie pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo. E il relativo bisogno di conoscenza rappresenta uno di quegli aspetti della personalità che possono condizionare l'intimo atteggiamento e la stessa vita di relazione di una persona in quanto tale. In questa situazione, Tuttavia, la disciplina all'esame è censurabile per la sua eccessiva rigidità. Il vulnus è, dunque, rappresentato dalla irreversibilità del segreto, la quale, per quel che si è detto, si pone in contrasto con gli artt. 2 e 3 Cost., e deve conseguentemente essere rimossa. Restano assorbiti i motivi di censura formulati in riferimento agli ulteriori parametri. Sarà compito del legislatore introdurre apposite disposizioni volte a consentire la verifica della perdurante attualità della scelta della madre naturale di non voler essere nominata e, nello stesso tempo, a cautelare in termini rigorosi il suo diritto all'anonimato, secondo scelte procedimentali che circoscrivano adeguatamente le modalità di accesso, anche da parte degli uffici competenti, ai dati di tipo identificativo, agli effetti della verifica di cui innanzi si è detto. - Per la dichiarazione di non fondatezza di una questione di legittimità costituzionale relativa alle medesime norme esaminate nella sentenza di cui alla massima, censurate in riferimento agli artt. 2, 3 e 32 Cost.: sentenza n. 425 del 2005.
Riguarda ancheart. 177 Codice in materia di protezione dei dati personali
ADOZIONE E AFFIDAMENTO - INFORMAZIONI SULLE ORIGINI - AUTORIZZAZIONE ALL’ACCESSO - ADOTTATO NATO DA DONNA CHE HA DICHIARATO DI NON VOLER ESSERE NOMINATA - VERIFICA DELLA PERSISTENZA DELLA VOLONTÀ DI ANONIMATO DELLA MADRE BIOLOGICA - MANCATA PREVISIONE - DENUNCIATA LESIONE DEL DIRITTO INVIOLABILE DEL FIGLIO ALL’IDENTITÀ PERSONALE, DISPARITÀ DI TRATTAMENTO TRA ADOTTATI, LESIONE DEL DIRITTO ALLA SALUTE ED ALL’INTEGRITÀ PSICO-FISICA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 28, comma 7, della legge 4 maggio 1983, n. 184, nel testo modificato dall’art. 177, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, censurata, in riferimento agli artt. 2, 3 e 32 della Costituzione, nella parte in cui esclude la possibilità di autorizzare l’adottato all’accesso alle informazioni sulle origini senza avere previamente verificato la persistenza della volontà di non essere nominata da parte della madre biologica. La norma impugnata, che mira a tutelare la gestante che abbia deciso di non tenere con sé il bambino, non prevede per la tutela dell’anonimato della madre nessun tipo di limitazione, in quanto intende, da un lato, assicurare che il parto avvenga in condizioni ottimali e, dall’altro, distogliere la donna da decisioni irreparabili. La norma, perseguendo questa duplice finalità, è espressione di una ragionevole valutazione comparativa dei diritti inviolabili dei soggetti della vicenda e non si pone in contrasto con gli artt. 2 e 32 della Costituzione. Non sussiste neppure la violazione dell’art. 3 della Costituzione sotto il profilo dell’irragionevole disparità fra l’adottato nato da donna che abbia dichiarato di non voler essere nominata e l’adottato figlio di genitori che non abbiano reso alcuna dichiarazione al riguardo: la diversità di disciplina non è, infatti, ingiustificata, dal momento che solo la prima ipotesi, e non anche la seconda, è caratterizzata dal rapporto conflittuale fra il diritto dell’adottato alla propria identità personale e quello della madre al rispetto della sua volontà di anonimato.
Riguarda ancheart. 177 Codice in materia di protezione dei dati personali
Adozione e affidamento - Adottato - Informazioni sulle origini - Volontà del genitore biologico di rimanere anonimo - Negazione dell’accesso alle informazioni - Possibilità di verificare la persistenza della volontà di anonimato del genitore - Esclusione - Ritenuta lesione del diritto alla identità personale, del diritto alla salute ed all’integrità psico-fisica, disparità di trattamento rispetto ai casi in cui l’accesso è consentito - Sopravvenuta modifica della norma censurata - Valutazioni di competenza del giudice rimettente - Restituzione degli atti.
Restituzione al giudice rimettente degli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 28, comma 7, della legge 4 maggio 1983, n. 184, nel testo sostituito dall'art. 24 della legge n. 149 del 2001, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3 e 32 della Costituzione, secondo cui “L'accesso alle informazioni non è consentito se l'adottato non sia stato riconosciuto alla nascita dalla madre naturale e qualora anche uno solo dei genitori biologici abbia dichiarato di non voler essere nominato, o abbia manifestato il consenso all'adozione a condizione di rimanere anonimo”. La norma impugnata, infatti, successivamente alla pronunzia dell'ordinanza di rimessione è stata modificata dall'art. 177, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e compete quindi al rimettente valutare se le sopravvenute modificazioni legislative siano applicabili nel giudizio 'a quo' e, in caso positivo, se la questione possa considerarsi ancora rilevante.
Adozione e affidamento - Adozione di minore straniero - Attribuzione automatica all’adottato del solo cognome degli adottanti - Impossibilità per il giudice di disporre che il minore conservi anche il cognome della famiglia di origine - Prospettata lesione del diritto inviolabile al nome, del principio di ragionevolezza e delle norme convenzionali dettate in materia di adozione - Inapplicabilità nel giudizio 'a quo' delle disposizioni censurate - Difetto di rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.
Manifesta inammissibilità, per irrilevanza nel giudizio 'a quo', della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 35, 27 e 28 della legge 4 maggio 1983, n. 184 - nel testo modificato dalla legge 28 marzo 2001, n. 149 - censurato, in riferimento agli artt. 2, 3, 10 e 11 della Costituzione, nella parte in cui, per l'adozione di minori stranieri, prevedendo l'automatica attribuzione all'adottato del solo cognome degli adottanti, non consente al tribunale di disporre che il minore possa conservare anche il cognome originario. Infatti le disposizioni censurate non devono essere applicate dal giudice 'a quo', chiamato a decidere in materia diversa da quella dell'adozione, sulla quale si è già pronunciato il tribunale minorile competente.
Riguarda ancheart. 35 Legge sull’adozioneart. 27 Legge sull’adozione