Adozione e affidamento - Adozione piena - Principio ispiratore - Interesse del minore - Traduzione nel diritto a un ambiente familiare stabile e armonioso, ove non sia esercitabile quello a essere cresciuto nella famiglia d'origine - Idoneità ad assicurarlo, astrattamente, anche da parte della persona singola - Ricomprensione al suo interno, del diritto alla genitorialità - Esclusione - Sindacabilità delle scelte legislative limitative della libertà di autodeterminazione orientata alla genitorialità - Criteri - Ragionevolezza e proporzionalità rispetto all'obiettivo (nel caso di specie: illegittimità costituzionale in parte qua della disposizione che non prevede la possibilità che le persone singole residenti in Italia possano presentare la dichiarazione di disponibilità ad adottare un minore straniero residente all'estero e di chiedere la dichiarazione di idoneità all'adozione internazionale). (Classif. 006003).
Il principio ispiratore della disciplina dell’adozione piena è l’interesse del minore, perseguito mediante il diritto a essere cresciuto e educato nell’ambito della famiglia d’origine ovvero, ove ciò non sia possibile, in un ambiente familiare stabile e armonioso; ambiente che può essere offerto astrattamente anche da una persona singola. La verifica giudiziale della concreta idoneità dell’adottante preserva il miglior interesse del minore, avendo la finalità di perseguire la soluzione ottimale “in concreto”, anche tenendo conto del sostegno della rete familiare di riferimento. (Precedenti: S. 5/2024 - mass. 45935; S. 183/2023 - mass. 45798; S. 79/2022 - mass. 44633; S. 183/1994 - mass. 20696; S. 11/1981 - mass. 10022).Le scelte orientate alla costituzione di vincoli genitoriali e alla formazione di una famiglia costituiscono espressione della generale libertà di autodeterminazione, riconducibile agli artt. 2, 3 e 31 Cost., e concernente la sfera privata e familiare. Non esiste, tuttavia, una pretesa o un “diritto” alla genitorialità. (Precedenti: S. 161/2023; S. 33/2021; S. 230/2020 - mass. 42553; S. 221/2019-mass. 41563; S. 162/2014; S. 332/2000 - mass. 25564).Ove la genitorialità sia accessibile, o per natura o perché il soggetto già rientra nelle previsioni nazionali che consentono la procreazione medicalmente assistita o l’adozione, la libertà di autodeterminarsi nella scelta orientata alla genitorialità sottende una pretesa a non subire indebite compressioni di tale libertà da parte del legislatore. (Precedente: S. 332/2000 - mass. 25564).L’autodeterminazione orientata alla genitorialità può far valere la propria vis espansiva quando le scelte legislative, avuto riguardo al complesso degli interessi implicati, risultino irragionevoli e non proporzionate rispetto all’obiettivo perseguito. I limiti ad essa frapposti non possono, infatti, consistere in un divieto assoluto a meno che esso non sia l’unico mezzo per tutelare altri interessi di rango costituzionale. (Precedenti: S. 221/2019; S. 162/2014 - mass. 37994).(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 2 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 8 CEDU, l’art. 29-bis, comma 1, della legge n. 184 del 1983, nella parte in cui, facendo rinvio all’art. 6, non include le persone singole residenti in Italia fra coloro che possono presentare dichiarazione di disponibilità a adottare un minore straniero residente all’estero e chiedere al tribunale per i minorenni del distretto in cui hanno la residenza che lo stesso dichiari la loro idoneità all’adozione. La disposizione censurata dal Tribunale per i minorenni di Firenze opera una scelta non necessaria in una società democratica, perché non conforme al principio di proporzionalità; determina, inoltre, la lesione del diritto alla vita privata, inteso come libertà di autodeterminazione, orientata a realizzare la propria aspirazione alla genitorialità rendendosi disponibile all’adozione di un minore straniero. Interesse, quest’ultimo, che si coniuga, anche con una finalità di solidarietà sociale. Se scopo dell’adozione internazionale è accogliere minori stranieri abbandonati, residenti all’estero, assicurando loro un ambiente stabile e armonioso, l’insuperabile divieto posto dalla disposizione censurata non risponde a una esigenza sociale pressante e configura un’interferenza non necessaria in una società democratica: da un lato, infatti, non è più funzionale ad assicurare al minore le più ampie tutele giuridiche associate allo status filiationis e, dall’altro, non è mezzo idoneo a garantirgli un ambiente stabile e armonioso, che può essere garantito, astrattamente e salvo l’accertamento in concreto, anche dalla persona singola. In definitiva, l’esigenza, sottesa alla scelta del legislatore, di assicurare all’adottato la presenza di entrambe le figure dei genitori non è perseguita con un mezzo idoneo e proporzionato, potendo giustificare un’indicazione di preferenza, ma non la scelta di escludere le persone singole dalla platea degli adottanti. Tale barriera all’accesso all’adozione internazionale determina un sacrificio dell’autodeterminazione orientata alla genitorialità, che rischia di riverberarsi negativamente sulla stessa effettività del diritto del minore a essere accolto in un ambiente familiare stabile e armonioso. Rimane ferma, in ogni caso, l’applicabilità alla persona singola delle restanti previsioni di cui all’art. 6 della legge n. 184). (Precedente: S. 198/1986 - mass. 12527).
sentenza 33/2025massima n. 46723 Adozione e affidamento - In genere - Adozione di minori residenti all'estero - Adozione da parte di persona non coniugata residente in Italia - Possibilità di presentare dichiarazione di disponibilità ad adottare un minore straniero e chiedere di essere dichiarata idonea all'adozione legittimante - Omessa previsione - Denunciata violazione del diritto convenzionale al rispetto della vita privata - Carenza di motivazione - Inammissibilità della questione. (Classif. 006001).
È dichiarata inammissibile, per carenza di motivazione, la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal Tribunale per i minorenni di Firenze in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 8 CEDU - dell'art. 29- bis , comma 1, della legge n. 184 del 1983, nella parte in cui non prevede che anche la persona non coniugata e residente in Italia possa presentare dichiarazione di disponibilità ad adottare un minore straniero e chiedere di essere dichiarata idonea all'adozione legittimante. Con riguardo al requisito del coniugio ai fini dell'idoneità all'adozione internazionale, l'ordinanza di rimessione non illustra le ragioni della dedotta antinomia tra la disposizione censurata e i princípi presidiati dal parametro interposto sovranazionale, né articola critiche mirate, che avvalorino la prospettata violazione. Il contrasto con il principio convenzionale risulta dunque solo genericamente affermato, ma non sufficientemente argomentato. ( Precedenti: S. 120/2015 - mass. 38436; S. 236/2011 - mass. 35790; O. 26/2012 - mass. 36078; O. 321/2010 - mass. 35015; O. 181/2009 - mass. 33500 ).
Adozione e affidamento - Adozione internazionale - Dichiarazione di idoneità a favore di persone singole (non coniugate) - Esclusione - Lamentata irragionevolezza, con lesione dei diritti del minore e discriminazione nei confronti di minori stranieri - Incerta individuazione delle norme censurate - Manifesta inammissibilità della questione.
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 29-bis della legge 4 maggio 1983, n. 184, come introdotto con legge 31 dicembre 1998, n. 476, e delle "norme collegate", sollevata, con riferimento agli articoli 2, 3 e 30 della Costituzione, in quanto escludono la possibilità di ottenere la idoneità all'adozione internazionale, in casi particolari, alle persone singole. Il generico richiamo, infatti, nell'ordinanza di rimessione, a "norme collegate" da dichiarare incostituzionali, senza possibilità di individuarle sulla base dell'ordinanza stessa, determina la violazione dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, non risultando sufficiente a dare ingresso all'esame della questione sollevata. - In tema di individuazione delle norme denunciate in base all'intero contesto dell'ordinanza, menzionata la sentenza n. 82/1989. - Sull'individuazione della normativa denunciata come veicolo obbligato di accesso al giudizio di costituzionalità, citata la sentenza n. 188/1995.
sentenza 85/2003massima n. 27585