Art. 31 adozione

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L'ingresso nello Stato a scopo di adozione di stranieri minori degli anni quattordici e' consentito quando vi sia provvedimento di adozione o di affidamento preadottivo del minore emesso da una autorita' straniera nei confronti di cittadini italiani residenti in Italia o nello Stato straniero, o altro provvedimento in materia di tutela e degli altri istituti di protezione dei minori. L'autorita' consolare del luogo ove il provvedimento e' stato emesso dichiara che esso e' conforme alla legislazione di quello Stato. L'ingresso nello Stato a scopo di adozione di stranieri minori degli anni quattordici e' altresi' consentito quando vi sia nulla osta, emesso dal Ministro degli affari esteri d'intesa con quello dell'interno.

Testo vigente dal 17 maggio 1983 al 27 gennaio 1999 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:legge:1983-05-04;184~art31 · fonte su Normattiva