Art. 57 adozione
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Il tribunale verifica:
- 1)se ricorrono le circostanze di cui all'articolo 44;
- 2)se l'adozione realizza il preminente interesse del minore. A tal fine il tribunale per i minorenni, sentiti i genitori dell'adottando, dispone l'esecuzione di adeguate indagini da effettuarsi, tramite i servizi locali e gli organi di pubblica sicurezza, sull'adottante, sul minore e sulla di lui famiglia. L'indagine dovra' riguardare in particolare: ((a) l'idoneita' affettiva e la capacita' di educare e istruire il minore, la situazione personale ed economica, la salute, l'ambiente familiare degli adottanti;))
- b)i motivi per i quali l'adottante desidera adottare il minore;
- c)la personalita' del minore;
- d)la possibilita' di idonea convivenza, tenendo conto della personalita' dell'adottante e del minore.
Testo vigente dal 27 aprile 2001 al 2 gennaio 2024 · versione 11 su Normattiva