Art. 62
L'articolo 307 del codice civile e' sostituito dal seguente: "ART. 307. - Revoca per indegnita' dell'adottante. - Quando i fatti previsti dall'articolo precedente sono stati compiuti dall'adottante contro l'adottato, oppure contro il coniuge o i discendenti o gli ascendenti di lui, la revoca puo' essere pronunciata su domanda dell'adottato".
Testo vigente dal 17 maggio 1983, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva