Art. 75 adozione

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L'ammissione al patrocinio a spese dello Stato comporta l'assistenza legale alle procedure previste ai sensi della presente legge. La liquidazione delle spese, delle competenze e degli onorari viene effettuata dal giudice con apposita ordinanza, a richiesta del difensore, allorche' l'attivita' di assistenza di quest'ultimo e' da ritenersi cessata. Si applica la disposizione di cui all'articolo 14, secondo comma, della legge 11 agosto 1973, n. 533.

Testo vigente dal 17 maggio 1983 al 1 luglio 2002 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:legge:1983-05-04;184~art75 · fonte su Normattiva