Art. 81
L'ultimo comma dell'articolo 244 del codice civile e' sostituito dal seguente: "L'azione puo' essere altresi' promossa da un curatore speciale nominato dal giudice, assunte sommarie informazioni, su istanza del figlio minore che ha compiuto i sedici anni, o del pubblico ministero quando si tratta di minore di eta' inferiore".
Testo vigente dal 17 maggio 1983, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva