Art. 19
Livello di piano
[1]In relazione al livello di piano, limitatamente alle unità immobiliari situate in immobili costituiti da almeno tre piani fuori terra, si applicano i seguenti coefficienti:
- a)0,80 per, le abitazioni situate al piano seminterrato;
- b)0,90 per le abitazioni situate al piano terreno;
- c)1,00 per le abitazioni situate nei piani intermedi e all'ultimo piano;
- d)1,20 per le abitazioni situate al piano attico.
[2]Per le abitazioni situate al quarto piano e superiori di immobili sprovvisti di ascensore, i coefficienti previsti alle lettere c) e d) del comma precedente sono rispettivamente ridotti a 0,95 e 1,10. ((25))
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti